mercoledì 3 giugno 2015

Nuovi ammortizzatori sociali

Dal 1° maggio parte la NASpI, la nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, nata per sostituire ASpI e mini-ASpI (introdotte dalla ex ministro Fornero) e rivolta 


ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro (con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle P.A. e gli operai agricoli OTD e OTI). Ad integrazione degli aventi diritto, di recente il Ministero del Lavoro (interpello n. 13/2015), ha chiarito la posizione dei lavoratori in caso di licenziamento per motivi disciplinari o in caso di accettazione della offerta di conciliazione agevolata: in entrambi i casi il nuovo sostegno economico verrà regolarmente applicato perché tale fattispecie di lavoratori non può ritenersi oggetto di disoccupazione volontaria.
Nonostante l’imminente entrata in vigore, l’Inps ritarda la pubblicazione delle istruzioni operative e, come di consueto, il fai da te interpretativo dei contribuenti al momento sostituirà i chiarimenti dell’Istituto per la corretta applicazione del nuovo sostegno economico.
Senza però perdersi d’animo, proviamo a ricostruirne gli aspetti salienti: innanzitutto per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c DLgs n. 181/2000), che siano in possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nei 12 mesi che precedono il periodo di disoccupazione.
Si potrà fruire della NASpI per un periodo massimo di 24 mesi sino al 2016, mentre dal1° gennaio 2017, la durata massima dell’indennità sarà ridotta a 18 mesi. La base del calcolo per la Naspi è la media delle retribuzioni degli ultimi quattro anni e il sussidio è pari al 75% della retribuzione nel caso non superi i 1.195 euro; se la retribuzione è più alta si aggiunge a 1.195 euro il 25% del differenziale tra questo e la retribuzione con un massimale per l’indennità di 1.300 euro. Il limite massimo è però più alto della superata Aspi. Con la Naspi inoltre si ha una decurtazione dell’importo del 3% ogni mese dal quarto mese di fruizione.
Parte anche l’ASDI, il nuovo Assegno di Disoccupazione. Introdotto anch’esso dalJobs Act, riguarda l’istituzione di una misura sperimentale solo per il 2015. Anche in questo caso siamo in presenza di un tradizionale ritardo, perché i ministeri del Lavoro e dell’Economia non hanno ancora emanato un decreto interministeriale che disciplini la materia; comunque nell’attesa del decreto e della circolare Inps per rendere effettivo l’istituto normativo, al momento sappiamo che il teorico sussidio è stato ideato per quei disoccupati che, una volta esaurita la Naspi, si trovino ancora senza lavoro e in condizioni di particolare disagio economico (secondo l’ISEE). L’assegno sarà erogato in via prioritaria ai disoccupati con figli minorennie a quelli prossimi al pensionamento; inogni caso, la durata massima dell’Asdi sarà di sei mesi e l’importo corrisponderà al 75% dell’ultimo trattamento Naspi. Il disoccupato dovrà partecipare ai corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di una nuova occupazione, proposti dai centri per l’impiego: in caso contrario, il sussidio non gli sarà erogato.
DISC-COLL, la nuova Indennità di disoccupazione mensile per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata che hanno perso il lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015, anch’essa introdotta in via sperimentale per il 2015 dal Jobs Act, (v. Circolare Inps n. 83/2015). Il richiedente dovrà presentarsi al centro per l’impiego, dichiarare l’attività lavorativa appena cessata e l’immediata disponibilità a trovare lavoro; successivamente – a partire dal prossimo 11 maggio (entro 68 giorni dalla perdita del lavoro) – dovrà presentare domanda all’Istituto previdenziale. I beneficiari devono essere iscritti solo alla gestione separata dell’Inps - non possono essere pensionati né titolari di partita Iva - e devono avere versato almeno tre mesi di contributi a partire dal 1 gennaio 2014, di cui una mensilità nel 2015. L’importo della Dis-Coll è pari quello della NASpI. Per mantenere il diritto a percepire l’indennità bisogna partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego; in difetto verrà interrotta l’erogazione dell’assegno sarà interrotta. (redazione MGMI)