giovedì 21 maggio 2015

Che cos'è un'Agenzia per il Lavoro?



Le agenzie per il lavoro sono ... 








Le agenzie per il lavoro sono gli enti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a offrire i servizi relativi a domanda e offerta di lavoro (la disciplina è regolata dal d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276). Per operare devono iscriversi allAlbo informatico (previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 276/2003).


L'Albo è diviso in cinque sezioni in base alle tipologie dappartenenza:

  • Agenzie di somministrazione di tipo"generalista". Svolgono attività di somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale (a loro è dedicata la prima sezione dell’Albo, ma di conseguenza rientrano anche nella terza, quarta e quinta sezione)
  • Agenzie di somministrazione di tipo "specialista". Sono abilitate alla somministrazione di manodopera per una sola delle attività elencate nell’articolo 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Sono elencate nella seconda sezione dell’Albo.
  •  Agenzie di intermediazione. Offrono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro: raccolta dei curricula, preselezione, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta, formazione (inserite nella terza sezione, questo tipo di agenzie sono iscritta automaticamente anche alla quarta e alla quinta). Per la somministrazione di lavoratori appartenenti alla categoria "gente di mare" è prevista una nuova sub-sezione 3.2 - intermediazione gente di mare. 
  •  Agenzie di ricerca e selezione del personale. Svolgono attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su specifico incarico del committente (a loro è dedicata la quarta sezione dell’Albo).
  •  Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. L'attività è effettuata su specifico incarico dell'organizzazione committente (sono iscritte alla quinta sezione).
  •  Regimi particolari di autorizzazione. Vi rientrano: Università pubbliche e private; Fondazioni Universitarie; Comuni (singoli o associati); Comunità montane; Camere di Commercio; Istituti di Scuola Secondaria di Secondo grado; associazioni di datori e prestatori di lavoro; associazioni onlus che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; Enti bilaterali; Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro; siti Internet ed ENPALS. Per questi soggetti, inseriti all’interno della terza sezione dedicata all’intermediazione, si applica una disciplina specifica per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell’attività di intermediazione.
  •  Autorizzazioni regionali. All’interno delle diverse sezioni (la 3, la 4 e la 5) sono inserite autorizzazioni di competenza regionale.